Chi sono i soggetti che possono aderire al Consorzio Riqualta
Hanno facoltà di partecipare al Consorzio Riqualta, le imprese che: producono mobili e altri prodotti di arredo; distribuiscono e commercializzano mobili e altri prodotti di arredo; fabbricano semilavorati ed elementi funzionali per la produzione di mobili e altri prodotti d’arredo, nonché i produttori di materie prime impiegate per i medesimi prodotti; gestiscono rifiuti di mobili e altri prodotti di arredo, ovvero li raccolgono, trasportano, selezionano, recuperano e riciclano.
Chi sono i Produttori
Nella categoria Produttori B) rientrano esclusivamente i Produttori, i Brandholder e gli Importatori che immettono al consumo nel mercato nazionale mobili e altri prodotti di arredo.
Un soggetto che ad esempio venda ovvero commercializzi mobili e altri prodotti di arredo non rientra tra i Produttori, bensì tra i Distributori (vedi FAQ successive).
Chi sono i Brandholder, all’interno della categoria Produttori
I Brandholder sono imprese che, pur non producendo mobili e altri prodotti di arredo, immettono sul mercato nazionale un prodotto apponendovi il proprio nome o ragione sociale o marchio registrato; il responsabile dell’immissione sul mercato non è considerato produttore se il prodotto reca anche il nome o la ragione sociale o il marchio registrato del produttore originale.
Chi sono i Produttori Fondatori
Nella categoria Produttori Fondatori C) rientrano esclusivamente i Produttori, i Brandholder e gli Importatori che hanno sottoscritto l’atto costitutivo del Consorzio oppure che vengono successivamente ammessi a questa categoria.
Chi sono i Distributori
Nella categoria Distributori D) rientrano i Distributori e Commercianti di mobili e altri prodotti di arredo.
Sono distributori ad esempio i soggetti che acquistano da aziende terze i mobili e altri prodotti di arredo e li commercializzano sul territorio nazionale.
Da notare che i Distributori e i Commercianti, che autoproducono ovvero importano parte dei mobili venduti, sono classificati anche all’interno della categoria “Produttori”, poiché immettono per la prima volta mobili e altri prodotti di arredo sul territorio nazionale.
Chi sono i Fabbricanti
Nella categoria Fabbricanti E) rientrano: i fabbricanti di semilavorati ed elementi funzionali alla produzione di mobili e altri prodotti d’arredo, nonché i produttori di materie prime impiegate per i medesimi prodotti.
Sono fabbricanti di semilavorati ad es. i fornitori di poliuretano espanso ovvero di elementi funzionali come cerniere metalliche, destinati alla produzione di mobili e altri prodotti di arredo e li commercializzano sul territorio nazionale nonché i produttori di materie prime quali p.e. segati, pannelli, impiallacciati e tranciati in legno così come metalli, plastiche e altri materiali destinati alla produzione di mobili e altri prodotti di arredo.
Chi sono i Gestori
Nella categoria Gestori F) rientrano i Gestori di rifiuti di mobili e altri prodotti di arredo ovvero raccoglitori, trasportatori, piattaforme di selezione, impianti di recupero e riciclo.
Rientrano in questa definizione le imprese che, con riferimento ai rifiuti di mobili e altri prodotti di arredo, gestiscono attività autorizzate di: raccolta – come definita all’art. 183 comma 1 lettera o) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; raccolta differenziata – come definita all’art. 183 comma 1 lettera p) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; preparazione per il riutilizzo – come definita all’art. 183 comma 1 lettera q) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; trattamento – come definito all’art. 183 comma 1 lettera s) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; recupero – come definito all’art. 183 comma 1 lettera t) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; recupero di materia – come definito all’art. 183 comma 1 lettera t bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; riciclaggio – come definito all’art. 183 comma 1 lettera u) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Possono aderire al Consorzio nella categoria Gestori, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i gestori della raccolta rifiuti differenziata e dei centri di raccolta, i trasportatori nonché i gestori di impianti di selezione, trattamento, recupero e riciclo.
È obbligatoria l’adesione al Consorzio Riqualta?
In questa prima fase l’adesione è facoltativa, ma auspicabile per garantire la rappresentatività di tutte categorie, la completezza degli organi consortili previsti nello Statuto, il monitoraggio delle attività di riuso, raccolta differenziata, preparazione per il riutilizzo, recupero e riciclo dei mobili e altri prodotti di arredo, nonché una stabile interlocuzione con i ministeri competenti, ovvero il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
A valle di un riconoscimento della responsabilità estesa del produttore nella filiera dei mobili e altri prodotti di arredo, attraverso un idoneo strumento legislativo, l’adesione ad uno schema collettivo o individuale diventerà cogente per i produttori.
Quali sono le tipologie di prodotti rientranti nella definizione di “Mobile e altri componenti di arredo” e quindi all’interno del perimetro di azione del Consorzio Riqualta?
Come indicato all’art. 3 dello Statuto consortile, le seguenti tipologie di Mobili e altri prodotti di arredo rientrano all’interno del perimetro di azione del Consorzio Riqualta: mobili – zona giorno, zona notte, imbottiti, cucine, ambiente bagno, arredi per esterno, arredi per ufficio, arredi per collettività, arredi scolastici, arredi per ospitalità – materassi e sistemi per dormire, pareti e partizioni mobili, rivestimenti e finiture, altri prodotti d’arredo e decorazione da interno ed esterno, allestimenti temporanei.
La mia impresa svolge attività proprie di più categorie di consorziati. A quale categoria sono tenuto a richiedere l’adesione?
Qualora un’azienda svolga le attività proprie di più categorie rileva, ai fini dell’ammissione al Consorzio Riqualta, l’attività prevalente.
Per attività prevalente si intende quella che, a fronte di specifica e idonea documentazione, risulti contribuire nella misura maggiore al fatturato annuo realizzato dall’impresa.
Il criterio della prevalenza serve proprio ad individuare, nei casi di svolgimento di più attività proprie di diverse categorie, la categoria di appartenenza, che di norma è unica, non potendosi avere una contemporanea appartenenza a due diverse categorie, se non nel caso specifico indicato all’art. 7 comma 3 del Regolamento (v. anche FAQ successiva).
La mia azienda svolge prevalentemente attività di distribuzione e commercializzazione di mobili e altri prodotti di arredo, che in parte autoproduciamo. Può iscriversi al Consorzio Riqualta?
Certamente sì, ne ha facoltà. Nel caso in cui, oltre alle attività proprie della categoria dei Distributori, vengano svolte – sia pur in minima parte e indipendentemente dai quantitativi – anche attività di produzione/importazione di mobili e altri prodotti di arredo (vd. FAQ Distributori), l’impresa deve iscriversi al CNSA sia nella categoria Distributori sia nella categoria Produttori (vd. anche FAQ Produttori).
Infatti, come specificato all’art. 7 del Regolamento, nel caso in cui un’impresa eserciti più attività, tra cui quelle che esplichino la “responsabilità estesa del produttore” relativa alle categorie B) Produttori e C) Produttori fondatori, dovrà in ogni caso iscriversi anche ad una di dette categorie (unico caso di “doppia partecipazione”).
Il Consorziato che rientri nel caso della “doppia partecipazione”, è in ogni caso tenuto agli obblighi ed alle contribuzioni derivanti dall’iscrizione ad entrambe le categorie.
In un gruppo di società collegate, una società produce mobili e l’altra li commercializza. Cosa devo fare in termini di adesione al Consorzio Riqualta?
Nel caso di imprese legate da vincoli di controllo e/o collegamento così come definiti dall’art. 2359 del codice civile, che esercitino attività proprie alle diverse categorie di consorziati indicate all’art. 2 comma 1 dello Statuto, è facoltà delle imprese partecipare al Consorzio nelle rispettive categorie.
Nel caso prospettato la prima impresa può aderire nella categoria Produttori B) e la seconda può aderire nella categoria Distributori D).
Successivamente ai fini dell’espressione di voto per l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione ovvero della sottoscrizione di candidature, il diritto può essere esercitato esclusivamente dall’impresa aderente alla categoria che rappresenta l’attività prevalente dell’insieme di dette imprese.
Voglio aderire al Consorzio Riqualta ma quest’anno non è ancora stato approvato il bilancio, come determino la quota da versare?
Qualora al momento della presentazione della domanda di ammissione non sia stato ancora approvato il bilancio, la quota di partecipazione è determinata sulla base dell’ultimo bilancio approvato.
La mia impresa ha iniziato a svolgere solo nell’anno solare in corso l’attività specifica che mi permette di iscriverla al Consorzio Riqualta. Che quota di partecipazione devo pagare?
L’impresa che comincia a svolgere attività rilevanti ai fini dell’iscrizione al Consorzio nell’anno solare in cui presenta la domanda di ammissione, è tenuta al pagamento della quota di partecipazione, determinata sulla base delle previsioni di fatturato per l’anno solare in corso al momento in cui viene presentata la domanda di adesione.
Qual è la procedura per presentare la domanda di ammissione al Consorzio, quali documenti devono essere inviati?
L’impresa che svolge attività rilevanti ai fini dell’iscrizione al Consorzio Riqualta può presentare domanda di adesione, compilando la sezione del sito “Aderisci” per un primo invio di dati; a seguito dell’invio dei dati si verrà ricontattati e verranno inviati i moduli per l’adesione, che una volta debitamente compilati, saranno da inviare alla PEC del consorzio cnsarredo@legalmail.it, assieme al resto della documentazione richiesta.
È anche possibile anche scrivere direttamente all’indirizzo mail dedicato: adesioni@riqualta.it, per essere ricontattati e ricevere i moduli per aderire.
All’atto della presentazione della domanda di adesione, l’impresa interessata deve allegare: copia del versamento della somma corrispondente alla quota di partecipazione relazionata alla categoria di partecipazione, tale somma costituisce la quota di partecipazione al fondo consortile; copia della visura camerale, con indicazione del rappresentante legale, estratta dal Registro delle imprese da non oltre 3 mesi; scheda informazioni impresa, compilata e sottoscritta; copia integrale del MUD più recente, solo nel caso della Categoria F) GESTORI.
Al termine della compilazione della richiesta di adesione, il legale rappresentante dovrà apporre la propria firma e provvedere all’invio della domanda.
In caso di dubbi o richieste di supporto nella compilazione della domanda si prega di inviare un’e-mail a adesioni@riqualta.it.
Qual è la somma da versare per partecipare al Consorzio?
Le imprese afferenti alle diverse categorie statutariamente previste sono tenute a sottoscrivere e versare, all’atto della presentazione della domanda di adesione, una quota di partecipazione costituita da un “importo fisso” e da un “importo variabile”, fino ad un ammontare massimo complessivo.
L’importo variabile è determinato con riferimento all’ultimo esercizio chiuso al momento dell’adesione ed è pari ad una quota percentuale dei ricavi delle vendite effettuate nel territorio nazionale ovvero ricavi derivanti dalle attività di gestione dei rifiuti di mobili.
Qualora detti ricavi non superino l’importo annuo di 1.000.000,00 euro (un milione di euro), la quota di partecipazione è sempre pari al solo “importo fisso”.
Di seguito si riporta un riepilogo degli importi relativi alla quota di partecipazione:
| Categoria | Importo fisso € | Importo variabile € | Importo totale max € |
| Produttori | 60,00 | 0,004% | 4.000,00 |
| Distributori | 40,00 | 0,002% | 2.000,00 |
| Fabbricanti | 20,00 | 0,001% | 1.000,00 |
| Gestori | 40,00 | 0,002% | 2.000,00 |
Svolgo attività d’impresa di personalizzazione di mobili e altri prodotti di arredo, ho l’obbligo di aderire?
L’attività di personalizzazione dei mobili e di altri prodotti di arredo in quanto attività ricomprese nelle attività della categoria “Produttori”, permettono all’impresa di aderire al Consorzio Riqualta.
Attualmente l’adesione delle imprese è facoltativa e può essere richiesta secondo le modalità indicate nelle FAQ precedenti.
La mia azienda commercializza semilavorati destinati alla produzione di mobili. A quale categoria statutaria appartengo?
L’azienda che commercializza semilavorati di mobili, p.e. pannelli in MDF destinati alla produzione di mobili e altri prodotti di arredo, può inviare la domanda di adesione indicando la categoria Fabbricanti, analogamente ad aziende che commercializzano elementi funzionali p.e. minuterie metalliche ovvero ad imprese che commercializzano materie prime impiegate nella produzione di mobili e altri prodotti di arredo (legno, metalli, espansi, plastiche).
Posso chiedere l’adesione al Consorzio Riqualta anche se sono iscritto al Conai e a Rilegno?
Sì, le aziende che svolgono attività statutariamente rilevanti ai fini dell’iscrizione (v. FAQ 1), possono iscriversi al Consorzio Riqualta anche se iscritte al Conai e a Rilegno, poiché trattasi di filiere di raccolta e recupero completamente diverse. Riqualta ha statutariamente come perimetro di azione i mobili e altri prodotti di arredo e i rifiuti da questi prodotti mentre Conai e Rilegno hanno statutariamente come perimetro di azione gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Un’impresa con sede all’estero può chiedere l’ammissione al Consorzio Riqualta?
Certamente, le imprese estere possono chiedere l’ammissione al Consorzio Riqualta, ai sensi dell’art. 4 comma 10 del Regolamento consortile.
In tal caso, dovrà essere versata una quota di partecipazione costituita dal solo “importo fisso” (vedi FAQ precedenti sulla somma da versare).
La mia impresa è associata ad una Associazione/Federazione. Può aderire al Consorzio Riqualta attraverso l’associazione?
Si, le imprese possono aderire a Consorzio Riqualta tramite una Federazione/Associazione di categoria rappresentativa a livello nazionale, cui l’impresa è associata.
In caso di adesione dell’impresa tramite la Federazione/Associazione, l’impresa è tenuta a conferire apposita delega alla federazione/associazione; copia di tale delega deve essere inviata e conservata dal Consorzio Riqualta.
La Federazione/Associazione fornisce al Consorzio Riqualta la domanda di adesione completa dei dati e le informazioni previste.
L’adesione al Consorzio Riqualta per il tramite delle associazioni non esonera il consorziato dalla responsabilità per l’adempimento dei propri obblighi derivanti dalle norme di legge, statutarie e regolamentar; in ogni caso tutte le conseguenze economiche e giuridiche gravano esclusivamente sulle singole imprese rappresentate.